La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge regionale 34 del dicembre del 2010 

La Consulta dichiara incostituzionali alcune norme della finanziaria regionale

Catanzaro - La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge regionale 34 del dicembre del 2010 che costituisce il Collegato alla manovra di finanza regionale per il 2011. L’incostituzionalità è stata disposta dalla Consulta in accoglimento del ricorso che era stato presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il primo degli articoli del Collegato dichiarato incostituzionale disciplina, in particolare, il trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi dell’Azienda forestale regionale (Afor). L’illegittimità costituzionale è stata sancita "sulla base della giurisprudenza costante" della Consulta che ha circoscritto in modo rigoroso i casi di deroghe al principio del pubblico concorso sancito dall’articolo 97 della Costituzione". Altro articolo incostituzionale, secondo la Consulta, è il 15 del Collegato in base al quale "per eccezionali ragioni di continuità nell’azione amministrativa restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010". La Corte accoglie la tesi della Presidenza del Consiglio secondo la quale "tale norma si pone in contrasto con l’articolo della legge in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni in quanto tale materia è riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile". La Consulta stabilisce inoltre l’incostituzionalità dei commi 1 e 5 dell’articolo 16 del Collegato con i quali si modifica il termine finale entro il quale può essere disposta la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori precari. Entrambe le disposizioni, secondo la Corte, si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Un altro articolo dichiarato incostituzionale è il 18 con cui si dispone che "per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacati nei ruoli della Regione si procede tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dirigenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale". La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio è fondata, secondo la Consulta, "perché nella noma regionale non sono menzionate specifiche necessità funzionali che non possono essere identificate nella generica necessità di coprire posti vacanti né, almeno in via generale, le modalità di verifica da adottare nel corso-concorso in essa previsto". L’articolo è dunque incostituzionale "perché restringe ai soli dipendenti regionali, senza alcuna specificazione e giustificazione l’accesso ai posti di qualifica dirigenziale nell’amministrazione della Regione Calabria". Un’altra questione di legittimità costituzionale dichiarata fondata è quella che riguarda l’articolo 29 del Collegato che concerne misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili perché, prevedendo una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale, viola il principio fondamentale secondo cui la produzione di energia anche da fonti rinnovabili deve avvenire in regime di libero mercato concorrenziale. Altro articolo dichiarato incostituzionale è il 46 che stabilisce la compatibilità tra le cariche di presidente ed assessore della Giunta provinciale e di sindaco ed assessore comunale con la carica di consigliere regionale. Norma che, secondo la Presidenza del Consiglio, viola l’articolo 122 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. La tesi è fondata, secondo la Consulta, perché l’articolo 46 "contraddice, in materia di incompatibilità, il principio generale nelle norme legislative statali e lede, al contempo, il principio di eguaglianza tra i cittadini nell’accesso alle cariche elettive". L’ultimo articolo in merito al quale la Corte ha accolto il ricorso di legittimità costituzionale è il 50 e riguarda il calendario venatorio regionale. Secondo la Consulta, la norma è incostituzionale perché non prevede il parere preventivo dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale obbligatorio per fissare il calendario regionale relativo all’intera annata venatoria.

Mercoledì 23 novembre 2011
Ore 16:45

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