La Confartigianato fornisce indicazioni utili agli autotrasportatori al fine di poter ottenere il rimborso dell’accisa per l’anno 2011
L’Agenzia delle dogane ha fornito precisazioni in merito all’istanza di rimborso per gli incrementi di accisa relativi al consumo di gasolio effettuato nel corso del 2011 da parte degli autotrasportatori.
Hanno diritto all’agevolazione:
1. Gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
2. Gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19/11/1997 n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
3. Le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
4. Gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
La Confartigianato segnala che dal 1° gennaio 2008 non sono più beneficiari dell’agevolazioni gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate.
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011 ed in conseguenza delle numerose variazioni dell’accisa, l’entità del beneficio riconoscibile è quantificato come segue in relazione ai diversi periodi:
Consumi effettuati (Periodo) Rimborso (per mille litri di prodotto)
Dal Al euro
1/1/2011 5/4/2011 19,78609
6/4/2011 27/6/2011 27,08609
28/6/2011 30/6/2011 67,08609
1/7/2011 31/10/2011 68,98609
1/11/2011 6/12/2011 77,88609
7/12/2011 31/12/2011 189,98609
Anche quest’anno l’istanza di rimborso può essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Dogane. Per gli esercenti attività di autotrasporto i consumi devono essere comprovati mediante le relative fatture d’acquisto.
Inoltre la Confartigianato rende noto che l’art. 61 comma 1 del D.L.24 gennaio 2012 (decreto “Crescitalia”) ha modificato la periodicità dell’istanza: da annuale è diventata trimestrale e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
Tale disposizione è entrata in vigore il 24/01/2012 e, da tale data è stata abrogato il riferimento al “30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare”, contenuto nell’art. 3 comma 1 del DPR n. 277/2000.
La diversa periodicità di presentazione delle istanza è applicabile a decorrere dai consumi 2012 e il termine di presentazione dell’istanza relativa ai consumi 2011 resta fissato al 30 giugno 2012.
Quindi il termine di presentazione delle istanze per il recupero del credito d’imposta sui consumi 2011 è il 30 giugno 2012.
Le nuove scadenze trimestrali riguardano i consumi effettuati a decorrere dall’anno 2012.
Il credito può essere utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. L’eventuale eccedenza è richiesta a rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.
Anche tale novità riguarda i consumi effettuati dal 2012, con la conseguenza che il termine di utilizzo in compensazione del credito relativo a quelli del 2011 rimane all’anno solare il cui il medesimo è sorto.
Quindi la situazione che si presenta è la seguente:
Nascita del credito Termine utilizzo in compensazione Termine istanza di rimborso
Consumi 2011 2012 31/12/1021 30/6/2013
1° trimestre 2012 2012 31/12/2013 30/6/2014
2° trimestre 2012 2012 31/12/2013 30/6/2014
3° trimestre 2012 2012 31/12/2013 30/6/2014
4° trimestre 2012 2013 31/12/2014 30/6/2015
Gli Uffici Confartigianato sono a disposizione degli interessati per ogni ulteriore chiarimento.
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