Il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo le tesi dell’Avv. Florio, ha provveduto ad annullare le fatture illegittimamente emesse da ENEL SPA in danno del consumatore
Il consumatore difeso dall’Avv. reggino Ombretta Florio è riuscito ad ottenere ragione in merito ad un maxi conguaglio da oltre 5 mila euro richiesto da Enel SPA.
L’'utente si era rivolto al Tribunale della sua città per contestare gli addebiti fatti da Enel riguardo dei consumi che risultavano anomali rispetto alle precedenti misurazioni.
Le anomalie avevano iniziato a manifestarsi dopo che l’utente aveva avuto un intervento proprio per il cambio del contatore
Si tratta di un risultato esemplare per i consumatori, destinato a fare giurisprudenza nei contratti di somministrazione.
In punto di diritto, l’Avv. Florio, contestava le fatture emesse dalla Società sia per ciò che atteneva gli importi sia i consumi rilevati in quanto calcolati in misura presuntiva e non effettiva, oltre a contestare che la sostituzione del contatore malfunzionante fosse avvenuta in assenza di contraddittorio con conseguente lesione del diritto dell’utente di verificare l’esattezza della rilevazione del contatore elettrico e dei consumi addebitati.
Il Tribunale ha osservato che nei contratti di somministrazione di energia elettrica, il pressoché costante orientamento della giurisprudenza ha affermato che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cassazione civile sez. III, 29/01/2019, (ud. 15/03/2018, dep. 29/01/2019), n.2327; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154).
Il Giudice, in riferimento alla procedura di sostituzione del misuratore dei consumi di energia elettrica, ha statuito, richiamando la Deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200, che la “sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione li sottoscrive” e che “in assenza di elementi certi che escludono la possibilità di vizi nella lettura del contatore e di successivi errori nella fatturazione, considerata l’arbitraria modalità di sostituzione dei contatori, lesiva dei diritti degli utenti, e vista, inoltre, la mancata specifica contestazione della convenuta circa le descrizioni avversarie di abitudini di vita tali da non giustificare consumi energetici così elevati” ha accolto la domanda avanzata dal consumatore. Orbene, l’attività di somministrazione soggiace alle regole di trasparenza e di correttezza, che garantiscono al cliente la possibilità di controllare la corretta esecuzione contrattuale. Inoltre, richiedendo il guasto «l’immediata sostituzione del gruppo di misura» (art. 11.2, Deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200), la sostituzione sarebbe dovuta «avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive» (art. 11.2, Deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200).
Orbene, laddove, come nel caso di specie, la prova tecnica di funzionamento non possa essere esperita a causa del comportamento del somministrante, che ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misurazione, in assenza di contraddittorio, al cliente finale non può addebitarsi la mancata prova dell’inesattezza dei calcoli eseguiti dalla società di fornitura di energia elettrica.
Pertanto, il credito vantato dalla società Enel Energia S.p.A. non può ritenersi idoneamente provato nel quantum .
Il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo le tesi dell’Avv. Florio, con la sentenza 1825/2024 ha provveduto ad annullare le fatture illegittimamente emesse da ENEL SPA in danno del consumatore, con condanna della società soccombente delle spese del giudizio.