Legge di Bilancio 2026, dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti su aumenti contrattuali e lavoro notturno

Autore Redazione Web | sab, 28 feb 2026 12:31 | Consulenti-Del-Lavoro Reggio-Calabria Agenzia-Delle-Entrate Lavoro

La nota stampa dell'Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su alcune delle novità più significative della Legge di Bilancio 2026: la tassazione light degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle indennità per lavoro notturno, festivo, con turnazione e nei giorni di riposo settimanale. Con la circolare 2/E, AE ha, infatti, fornito indicazioni operative, a partire da come orientarsi per l'imposta sostitutiva al 5% delle tranche di aumenti retributivi previsti da contratti rinnovati anche nel 2024 e nel 2025. Secondo l’Agenzia, in questi casi, la tassazione agevolata si applica “alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione si iniziata precedentemente.” Esclusi invece “gli scatti di anzianità, le ore di lavoro superiori alla norma che godono di maggiorazioni e le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno e festivo o le indennità di turno”, come pure le somme corrisposte una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale.

Le Entrate ricordano che l’agevolazione si applica solo ai lavoratori il cui reddito complessivo non abbia superato i 33.000 euro nel 2025, considerando tutti quelli percepiti, anche se da datori differenti, e che non è necessaria una richiesta del dipendente per attivarla. Il sostituto d’imposta, infatti, la applicherà automaticamente, mentre sarà il lavoratore a dover comunicare l’eventuale volontà di non avvalersene. Per quanto riguarda l’imposta al 15% su lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti i turni, si specifica che il ‘riposo settimanale’ è quello individuato dai CCNL e che rientrano nell’agevolazione anche le indennità di reperibilità previste dai contratti relativamente alle stesse fattispecie. Escluse, invece, “le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti”, come il TFR e le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria. Escluse anche le somme corrisposte come straordinario e i compensi concepiti come maggiorazioni o indennità che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. La circolare ricorda che il limite massimo a cui si può applicare la tassazione agevolata è di 1.500 euro l’anno e che il tetto massimo di reddito da considerare è di 40.000 euro nel 2025. Il lavoratore è chiamato a esprimersi solo per richiedere la disapplicazione della misura e nel caso debba certificare altri redditi per il 2025, derivanti da rapporti di lavoro con sostituti d’imposta diversi. 

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