Reggio Calabria. Purtroppo, nonostante la stretta osservanza da parte delle imprese delle linee guida contro la diffusione del Covid 19, il virus ha colpito e continua a colpire molte attività che operano nella città e nel territorio metropolitano.
Queste imprese, della produzione e dei servizi – scrive la CNA di Reggio Calabria –
che hanno avuto la sfortuna di registrare casi di coronavirus e gli effetti dei protocolli sanitari previsti (lunga quarantena del personale addetto) sono quelle che più di altre stanno subendo, in termini economici, gli effetti della pandemia.
Con il verificarsi di sempre maggiori casi di infezione da Covid 19 all’interno dei luoghi di lavoro, il Patronato EPASA-ITACO, l’Ente della CNA di Reggio Calabria ritiene opportuno dare maggiori informazioni sulle tutele assicurative INAIL e sui percorsi per il riconoscimento degli indennizzi da parte dello stesso Istituto.
Come è noto, sottolinea Dina Laganà responsabile dell’area sociale della CNA e direttore del Patronato EPASA-ITACO,
le affezioni da Covid 19 sono state inquadrate nella categoria degli infortuni sul lavoro e come tali riguardano tutti i soggetti assicurati all’INAIL, sia quando sono titolari d’impresa, ad esempio gli artigiani, sia quando sono lavoratori dipendenti.
Affinché l’infezione da Covid 19 sia indennizzabile è necessario che essa avvenga nell’espletamento delle attività lavorative o anche durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.
Dal punto di vista procedurale, il Decreto Legge 18/20 stabilisce che sia il medico certificatore (medico di famiglia, medico di patronato, medico della struttura sanitaria che presta la prima assistenza) a redigere l’apposito certificato di infortunio e ad inviarlo telematicamente all’INAIL. Nel certificato dovranno essere riportati i dati del lavoratore, quelli del datore di lavoro, e la data dell’avvenuto contagio. Ai fini della certificazione l’INAIL riterrà valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare l’avvenuto contagio, purché rilasciata da strutture pubbliche o private.
Il considerare l’infezione alla stessa stregua dell’infortunio è stato un buon risultato, resta tuttavia un grosso ostacolo quello dei tempi dell’attestazione dell’avvenuto contagio. Quanto al decorso della tutela si ricorda che:
- il termine iniziale della copertura assicurativa decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro;
- la tutela non è ammessa per i lavoratori che, in assenza di positività all’apposito test, si trovino ugualmente in quarantena domiciliare per ragioni esclusivamente precauzionali.
Va detto, infine, che tali eventi infortunistici non faranno aumentare il premio assicurativo a carico dell’impresa.
27-11-2020 11:14