Il caso Iaria, scuote l'Ente ordinistico che sul counseling ribadisce: "E' atto tipico e riservato allo psicologo abilitato"
In relazione alle ultime notizie diffuse nella città di Reggio Calabria, nella quale una cittadina avrebbe utilizzato il titolo di Psicologa esercitando altresì l’attività, senza alcuna iscrizione al relativo Ordine professionale, si impongono i chiarimenti a seguire, soprattutto a fronte delle paradossali dichiarazioni pubblicate su varie testate.
In primis si evince palesemente già in una locandina promozionale di un recente evento reggino, datato 22 novembre 2025 e facilmente rintracciabile online, che il titolo di “Psicologa” è stato ancora e reiteratamente utilizzato senza diritto, da parte della destinataria del provvedimento di indagine, nonostante non sia iscritta in alcun albo professionale, sia in passato che nel tempo presente, ribadendo che per l’utilizzo del titolo occorre per legge l’iscrizione all’Albo, principio valido per tutte le professioni ordinate, in quanto non è sufficiente il conseguimento della sola laurea.
In secondo luogo è stata diffusa una nota nella quale si giustificherebbero le condotte denunciate, ritenute dagli inquirenti rientranti nell’esercizio abusivo della professione, quali attività di Counseling non di pertinenza dell’ambito psicologico, diagnostico e patologico.
Sul punto l’Ordine Psicologi Calabria, in piena coerenza con la legge istitutiva della professione (L. 56/89), ricorda che l’attività di Counseling è a tutti gli effetti un atto tipico della professione psicologica, come da declaratoria del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Roma, 20.06.2020), di cui si evidenzia il seguente estratto, in particolare proprio sull’aspetto etico richiamato: "Il 19 gennaio 2019 il Ministero della Salute scrive in una nota all’UNI: “La figura del Counselor non psicologo si pone in palese sovrapposizione con quelle dello psicologo, dello psicologo psicoterapeuta, del dottore in tecniche psicologiche, del medico, del medico psichiatra, del medico psicoterapeuta”. L’attività di counseling può essere svolta soltanto da uno psicologo e ai sensi della Legge 4/2013 “è (…) tra le attività che non possono essere riconosciute ad una professione non regolamentata perché rientra nelle casistiche di sovrapposizione con professioni sanitarie”.
La specificità professionale dello psicologo si verifica proprio dalla sua tipica competenza di integrare, in ottica di sistema, l’analisi della domanda (che non coincide tout court con la richiesta esplicita del committente, ma presuppone un’attività di decodifica dei significati impliciti nella stessa) con competenze teorico-tecniche e strumenti operativi fondati su teorie psicologiche. Ad esempio, la proposizione ad un cliente, con scopo professionale, di un approccio o tecnica di counseling, finalizzata alla prevenzione di un disagio o alla promozione del benessere emotivorelazionale, e/o per favorire la cosiddetta “crescita personale”, è evidentemente atto professionale che si basa su un corpus teorico metodologico di chiara natura e derivazione psicologica.
Per compiere un atto professionale responsabile, sicuro ed etico, è necessario che il professionista sia in grado di verificare a quale “domanda psicologica” corrisponde la “richiesta esplicita” del cliente, di valutare lo stato attuale e prospettico della situazione psicologica personale dell’utente (ovvero, effettuare una diagnosi psicologica, diversa dalla diagnosi psicopatologica, ma allo stesso modo tecnicamente specialistica), collegarla alle dinamiche relazionali e contestuali nelle quali è inserita, proporla in maniera scientificamente coerente e infine, valutarne gli esiti in modo appropriato, ed eventualmente individuare gli adattamenti necessari per garantire al meglio il benessere psicofisico dell’individuo".
Non solo, in virtù di numerose sentenze (Cass. Sez. VI, 5 novembre 2008, n. 41183; Cass. 42790/2007; Cass. 7-3-1985 n. 4349; Cass. 11-12-1979 n. 3732), si rimarca che “rinominare quindi in maniera “creativa” quello che è di fatto un chiaro intervento professionale tecnico-psicologico (ovvero, come già evidenziato, che sia basato su modelli teorici di derivazione psicologica, tramite l’uso di tecniche o approcci di intervento di derivazione psicologica, ed operando su variabili specificatamente e palesemente psicologiche, quali la consapevolezza di sé; le risorse emotive, relazionali o cognitive; il problem solving; lo stress; l’autostima, l’autoefficacia e l’assertività; la crescita emotiva o relazionale personale; la resilienza, etc.), non ne cambia la natura di atto professionale sostanzialmente tipico (Cass. 11545/2012), il cui esercizio è di stretta competenza di figure qualificate ed abilitate allo stesso”.
In conclusione l’Ordine regionale sottolinea che secondo L. 3/2018 lo Psicologo è un professionista sanitario, comportando sanzioni penali aggravate in caso di esercizio abusivo, pertanto si continuerà a vigilare per il pieno rispetto della legge a tutela di professionisti e cittadini.