Per la soglia di sbarramento contano esclusivamente le cifre elettorali delle liste circoscrizionali
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha respinto il ricorso presentato dall’ingegnere Francesco De Nisi contro l’esito delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025, confermando la legittimità dell’assegnazione dei seggi e il metodo di calcolo della soglia di sbarramento del 4%.
La sentenza, pronunciata dalla Prima Sezione e depositata al termine dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, ha ritenuto infondate le censure relative all’ammissione della lista “Noi Moderati” al riparto dei seggi del Consiglio regionale.
Al centro del ricorso vi era il calcolo della soglia del 4% prevista dall’articolo 1 della legge elettorale regionale calabrese (L.R. n. 1/2005).
De Nisi, candidato nella circoscrizione Centro con la lista “Casa Riformista per la Calabria – Italia Viva”, sosteneva che nel computo dei “voti validi” dovessero essere inclusi non solo i voti di lista, ma anche quelli espressi esclusivamente per i candidati alla Presidenza della Regione.
Secondo la sua tesi, includendo anche questi ultimi voti, la lista “Noi Moderati” sarebbe scesa dal 4,05% al 3,87%, rimanendo sotto la soglia minima necessaria per ottenere seggi. Ciò avrebbe comportato una diversa ripartizione dei posti in Consiglio e, in prospettiva, la sua elezione.
L’Ufficio centrale regionale, invece, aveva applicato un’interpretazione fondata sull’articolo 15 della legge statale n. 108/1968, calcolando il quoziente elettorale esclusivamente sulla base delle cifre elettorali delle liste circoscrizionali, senza includere i voti attribuiti ai soli candidati presidente.
Il TAR ha condiviso l’impostazione dell’Ufficio centrale regionale, richiamando precedenti giurisprudenziali dello stesso tribunale e del Consiglio di Stato.
Secondo i giudici amministrativi, l’espressione “voti validi” contenuta nella legge regionale deve essere interpretata nel contesto complessivo del sistema elettorale calabrese, che distingue nettamente tra: voti di lista, rilevanti ai fini della ripartizione dei seggi; voti espressi per i soli candidati presidente, rilevanti invece per l’elezione del vertice dell’esecutivo regionale.
Il Collegio ha sottolineato che il quoziente elettorale circoscrizionale, necessario per l’attribuzione dei seggi, è determinato esclusivamente sulla base delle cifre elettorali delle liste. Non vi sarebbe, nel sistema normativo vigente in Calabria, alcuna previsione che consenta di sommare a tali cifre anche i voti espressi unicamente per i candidati presidente.
De Nisi aveva inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale della norma regionale, ritenendo che l’esclusione dei voti al solo presidente dal calcolo della soglia violasse i principi di sovranità popolare, uguaglianza e personalità del voto.
Anche su questo punto il TAR ha dichiarato la questione manifestamente infondata, evidenziando che la previsione di soglie di sbarramento rientra nella discrezionalità del legislatore e risponde all’esigenza di evitare un’eccessiva frammentazione della rappresentanza, favorendo la governabilità.
Con la decisione del TAR, restano dunque confermate: l’ammissione della lista “Noi Moderati” al riparto dei seggi; l’elezione dei consiglieri regionali Vito Pitaro e Riccardo Rosa; la proclamazione degli eletti così come formalizzata dall’Ufficio centrale regionale.
Il ricorso è stato definitivamente rigettato, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
La sentenza chiude, almeno in primo grado, una delle principali contestazioni nate all’indomani delle elezioni regionali calabresi del 2025, ribadendo l’impostazione già seguita in precedenti pronunce in materia elettorale.