L’Ordine della Calabria esprime serie perplessità sulla bozza approvata in Consiglio dei Ministri, e chiede immediate correzioni.
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria, esprime grande preoccupazione in merito alla bozza del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, redatto in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, attualmente all’esame delle Commissioni di Camera e Senato. È quanto si legge in una nota dell'Ordine dei Geologi della Calabria.
Se
si considera quanto contenuto nel Rapporto ISPRA “Dissesto idrogeologico in Italia:
pericolosità e indicatori di rischio - Edizione 2021”, circa il 94% dei
comuni italiani risulta esposto al rischio da frana, alluvione e/o erosione
costiera, e pertanto circa 1,3 milioni di italiani vivono in zone a rischio da frana
e quasi 7 milioni in zone a rischio da alluvione. Ciò è ancor più preoccupante alla
luce del cambiamento climatico in atto, ovvero nella prospettiva di eventi
meteorici con intensità e frequenze ancor più accentuate, e conseguenti
amplificazioni degli effetti al suolo in termini di fenomeni franosi, erosione
del suolo lungo i versanti, eventi alluvionali ed erosione costiera.
In
un simile scenario nazionale, il territorio calabrese è tra quelli maggiormente
esposti per le proprie peculiarità geologiche e meteo-climatiche. Al contempo, è
anche tra quelli maggiormente bisognosi di centrare gli appuntamenti di imminente
scadenza, dettati dai finanziamenti del PNRR,
per cercare quantomeno di ridurre il ritardo storico nello sviluppo economico e
infrastrutturale rispetto alle altre regioni italiane. La realizzazione delle opere
strategiche infrastrutturali previste nel Next Generation UE, pertanto,
rappresenta un obiettivo assolutamente imprescindibile per un territorio caratterizzato
da un tessuto economico e un assetto geo-idrologico alquanto fragili.
Di
seguito, si richiamano le principali criticità riscontrate nella bozza del nuovo
Codice dei Contratti Pubblici. Se non saranno immediatamente corrette, esse
rischiano di determinare gravi conseguenze per la sicurezza della popolazione.
1. L’art. 41, comma 1, della Parte IV della Progettazione deve essere
integrato con la lettera “i) la compatibilità geologica, geomorfologica,
idrogeologica, sismica dell'opera” (già prevista all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016). Si tratta, infatti, di aspetti
differenti che, in diversi modi, possono interagire con lo spazio urbano e
infrastrutturale, causando vittime oltre che danni al patrimonio edilizio,
infrastrutturale e storico-artistico-culturale.
2. Allo stesso art. 41, è necessario un esplicito richiamo agli studi geologici (comprendenti gli aspetti
geologici, geomorfologici, geo-idrologici e idrogeologici), da riportare
nell’elaborato specialistico – la relazione geologica – quale elaborato “minimo”
da predisporre per garantire la qualità progettuale e quindi la sicurezza
dell’opera da realizzare. Peraltro, nel PFTE potrà essere condotto un
confronto comparato tra differenti alternative progettuali, per le quali
verranno eseguite valutazioni tecniche che non possono prescindere dalla
definizione di un puntuale (i.e. accurato) modello geologico di riferimento.
3. All’art. 100, occorre emendare il comma 3 come segue: «Per le procedure di aggiudicazione di
appalti di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti richiedono
l’iscrizione […] presso i competenti
ordini professionali per un’attività coincidente con l’oggetto dell’appalto […]»,
in quanto, per i servizi di architettura
e ingegneria, deve essere prevista l’iscrizione per attività coincidente a
quella oggetto dell’appalto;
4. Nell’allegato XII, è necessario ribadire che la relazione geologica deve
essere richiesta e resa obbligatoria in tutti i livelli di progettazione,
assicurando in tal modo tutti gli
approfondimenti tecnici di carattere geologico, geomorfologico, sismico e
idrogeologico,sulla base di
specifiche indagini geologiche atte allo studio delle formazioni geologiche e delle
caratteristiche geomorfologiche del sito di interesse, delle caratteristiche strutturali
e fisiche del sottosuolo, al fine di poter definire un accurato modello
geologico-tecnico.
5. Nel Codice deve essere espressamente
ribadito che la relazione geologica non può essere oggetto di subappalto. Tale
divieto è storicamente già previsto dalla normativa di settore, ritenendosi
indispensabile che il Geologo intrattenga un rapporto diretto con il Committente,
e assuma verso quest’ultimo conseguenti responsabilità dirette. La redazione
della relazione geologica è una prestazione d’opera professionale
specialistica, e può rientrare tra
le deroghe ammesse dalla Direttiva UE, come si evince dalle sentenze della
Corte di Giustizia del 26.09.2019 (causa C-68/18), e del 27.11.2019 (causa
C-402/18). Sarebbe un gravissimo errore
l’abrogazione dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., ove
veniva chiarito in modo specifico e puntuale il divieto di subappalto della relazione
geologica al fine di “garantire l’indispensabile presenza diretta del
geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali
subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall’esigenza di
rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista
specialista” (Linea Guida n. 1 ANAC- Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria- d.lgs. 56/2017-
Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018).
6. Nel Codice mancano chiari criteri rispetto alle modalità di gestione e disciplina
degli Appalti integrati (art. 44) e
dei Concorsi di progettazione (art. 46), con particolare riferimento alle
basi progettuali su cui formulare le offerte, e alle modalità di valutazione
delle proposte tecniche e di prezzo.
7. Nell’allegato
1.7, occorre emendare l’articolo 8, comma 3,
modificandolo come segue: «Salvo diversa
motivata determinazione della Stazione Appaltante o dell’Ente concedente, in
relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’opera o dell’intervento da
realizzare, la Relazione tecnica è corredata da indagini e studi specialistici,
aventi a oggetto almeno i seguenti tematismi
della progettazione: aspetti
geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e
sismici, che devono essere esaurientemente esposti e commentati in apposite
Relazioni specialistiche; […]»;
8. In riferimento all’art. 82, fra i documenti di gara, occorre inserire le specifiche tecniche
inerenti al calcolo dei corrispettivi a base d’asta.
Le
suddette perplessità sono state recentemente evidenziate dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, F.A.
Violo, al competente Ministero, e –
per la Calabria – da una delegazione del Consiglio dell’Ordine dei Geologi alla
Senatrice Minasi (Relatrice del provvedimento) e al Senatore Irto, entrambi
componenti dell’VIII Commissione Permanente (Ambiente, transizione ecologica,
energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica). Ulteriori
confronti con i parlamentari calabresi si svolgeranno nei prossimi giorni, e
analoghe iniziative sono in corso a cura degli altri Ordini regionali dei Geologi.
La
sicurezza dei cittadini e del territorio non può prescindere da un’attenta azione di pianificazione, e da
un’efficace prevenzione e mitigazione dei rischi naturali. A tale fine, le
fasi progettuali – oggetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici – assumono un ruolo fondamentale
per una corretta pianificazione e per il controllo delle attività edilizie,
infrastrutturali e ambientali, e pertanto devono assolutamente prevedere gli studi di compatibilità geologica,
geomorfologica, idrogeologica, sismica, sia per le PFTE sia per le Esecutive. Il territorio italiano – quello
calabrese, in particolare – è notoriamente caratterizzato da un’evoluzione geologica
e morfodinamica rapida e intensa, e quindi gli studi e gli approfondimenti di
carattere geologico assumono per esso un’estrema rilevanza – e devono essere esplicitamente
e adeguatamente previsti nel nuovo Codice degli Appalti Pubblici.
Si confida,
pertanto, che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici possa essere corretto e migliorato
prima di essere approvato definitivamente, tenendo in considerazione i
suggerimenti sopra riportati, per garantire che opere e interventi siano
effettivamente compatibili con le caratteristiche geologiche del territorio.