Le sanzioni sono ridotte al 3% e gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
L'Ufficio stampa della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con un comunicato che pubblichiamo di seguito, analizza il tema della definizione agevolata degli avvisi bonari:
Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, con la circolare n.1/23 esamina la disposizione contenuta nei c. da 153 a 159 dell’art 1 della Legge n. 197/22 riguardante i debiti emergenti dalle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con termine di pagamento non ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o recapitate in data successiva. Le sanzioni sono ridotte al 3% e gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le somme residue sono dunque iscritte a ruolo con l’applicazione della sanzione per gli omessi o ritardati versamenti nella misura del 30% ordinariamente prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97.
Tali importi possono
essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali;
degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta
del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non
versate o versate in ritardo. È prevista anche la definizione agevolata delle
somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso al
1° gennaio 2023 e che possono essere definite col pagamento del debito residuo
a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
Anche in tal caso, le sanzioni sono dovute nella misura del 3%. Sul tema è
intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/23, precisando che
le somme rientranti nella definizione agevolata in commento sono quelle dovute
a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le
comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/73, con
riferimento alle imposte dirette, e 54-bis del D.P.R. n. 633/72, con
riferimento all’IVA, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre
2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Trattandosi di comunicazioni
emesse in seguito a controllo automatico nelle stesse viene evidenziata la
correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale
presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest’ultimo caso, il
contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni,
oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il
pagamento non dovuto. La circolare è reperibile sul sito www.consulentidellavoro.it .