Tutte le info dai Consulenti del Lavoro
La tredicesima costituisce una mensilità aggiuntiva rispetto alle 12
normalmente spettanti ai lavoratori in cambio della prestazione lavorativa, rientra nel concetto di retribuzione
differita, in quanto viene in genere corrisposta in un momento successivo a
quello di competenza cui la stessa si riferisce. Nella gestione della
tredicesima mensilità, la contrattazione collettiva riveste un ruolo
fondamentale in quanto i contratti collettivi di lavoro disciplinano la
retribuzione da prendere a riferimento, il computo, la mutazione, nonché il
termine per la corresponsione.
Dobbiamo ricordare però che solo coloro
che hanno effettuato un intero anno di lavoro regolare, escludendo le assenze
per malattia, infortunio, ferie ed ogni altro evento comunque
retribuito, come ad esempio l’intervento degli ammortizzatori sociali,
troveranno in busta paga l’equivalente di una mensilità lorda.
È, infatti, la natura delle assenze
dal lavoro che fa la differenza in fase di elaborazione, in quanto non tutte
danno diritto alla maturazione della tredicesima. Il netto in busta paga però sarà certamente inferiore a quello di
una normale mensilità in quanto sulla tredicesima mensilità il lavoratore non
ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente e per gli eventuali familiari
a carico. Ma quali sono gli
elementi che formano la base di calcolo della gratifica natalizia?
Fanno sempre parte della retribuzione
utile per il calcolo di questa mensilità: paga conglobata (ovvero paga base, ex
indennità di contingenza EDR), scatti di anzianità, superminimi, indennità di
mansione, premi collegati alla produzione o alle produttività (da calcolare
sulla media annua), provvigioni (da conteggiare sulla media annua), indennità
sostitutiva di mensa, indennità per maneggio denaro, cottimo (da conteggiare
sull'ultimo mese o trimestre o sul guadagno medio delle due quindicine o delle
ultime quattro settimane), altre eventuali voci retributive continuative
previste dal contratto collettivo.
Normalmente,
invece, non vanno considerate le seguenti voci: lavoro straordinario, notturno
e festivo effettuato saltuariamente, indennità per ferie non godute, premi o
gratifiche definiti in cifra annua (anche se corrisposti con cadenza mensile o
plurimensile), una tantum, rimborsi spese, indennità per lavori disagiati,
nocivi e faticosi, indennità di vestiario. Tutte le info dai Consulenti del Lavoro.