Il Collegio del Tribunale Amministrativo Regionale lo reputa fondato nel merito
Il TAR della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso del Comune di Palmi contro l'Ordinanza del sindaco per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli impianti pubblici di trattamento nel 1° lotto della discarica sita in località Melicuccà e la deliberazione della Giunta Regionale della Calabria relativa alla "Modifica del piano Regionale di Gestione dei Rifiuti" nella parte riguardante il sito di Melicuccà quale discarica di servizio di servizio TMB di Gioia Tauro.
"L'Amministrazione della Città Metropolitana - si legge nella sentenza - non si è limitata ad avviare lo stoccaggio temporaneo degli scarti prodotti dalla lavorazione dei rifiuti urbani, ma ha di fatto individuato un sito dove allocare tali rifiuti potenzialmente senza soluzione di continuità".
"È fondata anche la doglianza - si legge ancora - relativa al fatto che il sito di Melicuccà sarebbe privo dei requisiti" previsti e "sarebbe troppo vicino a centri abitati e stabilimenti industriali".
Il TAR ha accolto anche il rilievo relativo alla violazione del principio di precauzione di derivazione euro-unitaria. Inoltre, le indagini compiute non escludono la possibilità che l'inquinamento delle falde più prossime ai siti di Melicuccà possa contaminare la sorgente Vina, sebbene non sia stata ad oggi rilevata.
Dichiarati Inammissibili, invece, l'intervento a sostegno del Comune di Bagnara Calabra e, per difetto di interesse, la domanda di parziale annullamento della delibera della Giunta Regionale.
Il TAR della Calabria "accoglie per il resto il ricorso, con il conseguente annullamento degli altri provvedimenti impugnati" e "ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa".