La nota dopo le diverse segnalazioni giunte al suo ufficio
“Considerato
il reiterarsi di segnalazioni, relative alla difficoltà nel garantire
l’assistenza e la piena integrazione degli alunni diversamente abili a causa
della presa di posizione di collaboratori scolastici che ritengono di non
doversi occupare dell’assistenza e dell’igiene degli alunni con disabilità
provvedendo anche, ove necessario, al cambio del pannolino, mi preme portare a
conoscenza che la VI sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n.
22786/16, ha ribadito la condanna penale a tre collaboratrici scolastiche per
essersi rifiutate di effettuare un cambio del pannolino ad un’alunna disabile”: è quanto dichiara il Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.
“Le
suddette collaboratrici non hanno rispettato il contratto di lavoro – continua
Marziale – che prevede, tra le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici,
rientrare quello “dell’assistenza materiale nell’uso dei servizi igienici e
nella cura dell’igiene degli alunni con disabilità”. L’aspetto ancora più
significativo della sentenza è rappresentato dal principio che i collaboratori
scolastici, nell’esercizio delle loro funzioni di assistenza materiale ad
alunni con disabilità, sono incaricati di un pubblico servizio, pur non essendo
dei pubblici ufficiali. Ecco perché la Cassazione ha ritenuto che il rifiuto di
tale assistenza, che comprende anche il cambio del pannolino, equivale al
rifiuto di atti d’ufficio”.
“La
Corte di Cassazione – conclude il Garante – ha anche affrontato direttamente il
tema dell’esigibilità della mansione concludendo in modo netto che “non vi è
dubbio che, sulla base di un obbligo contrattuale, le imputate fossero tenute a
prestare assistenza alla minore per le sue esigenza igieniche”, rigettando la
tesi della difesa secondo la quale si sarebbe trattato di “funzioni aggiuntive
incentivate attribuibili solo al personale di ruolo all’esito di specifici
corsi di formazione”. I collaboratori scolastici, quindi, sono tenuti al cambio
del pannolino anche se non hanno mai ricevuto, per tale mansione, né una
formazione specifica né un compenso a ciò finalizzato”.